Consiglio e Statuto

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Consiglio Direttivo ed Artistico

A seguito delle votazioni svolte nei giorni 1 e 2 aprile 2022, il Consiglio Direttivo ed Artistico (CDA)  del Circolo di Cultura Musicale – Orchestra a Plettro Gino Neri per il triennio 2022-2024, è così composto:

Antonio Marzanati Presidente e legale rappresentante
Alvaro Barbieri Vice Presidente
Nicola Codecà Segretario
Massimo Grasso Economo
Antonio Marzanati Contabile
Enrico Melli Responsabile Artistico
Riccardo Magri Consigliere
Giulia Montanari Consigliere
Martina Sartori Consigliere
Nicola Marzanati Consigliere

A norma di Statuto, fanno inoltre di diritto parte del CDA:

Direttore d’Orchestra
Nicola Morali Direttore della Scuola

Statuto

APPROVATO DALLA ASSEMBLEA DEI SOCI IN DATA 1 LUGLIO 2022
(REGISTRATO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE DEL REGISTRO DI FERRARA AL NR.1674 DEL 04/07/2022)

Sommario

Art. 1  COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

Art. 2  FINALITÀ

Art. 3  RISORSE ECONOMICHE

Art. 4  MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 5  CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Art. 6  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7  VOLONTARI

Art. 8  ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

Art. 9  L’ ASSEMBLEA

Art. 10  CONSIGLIO DIRETTIVO ED ARTISTICO (CDA)

Art. 11  PRESIDENTE

Art. 12  VICE PRESIDENTE

Art. 13  SEGRETARIO

Art. 14  ECONOMO

Art. 15  CONTABILE

Art. 16  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 17  RESPONSABILE ARTISTICO

Art. 18  GIUNTA ESECUTIVA

Art. 19  SCUOLA DI MUSICA

Art. 20  CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 21  ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 22  SCIOGLIMENTO

Art. 23  RINVIO

Art. 24  NORME TRANSITORIE

 

Art. 1  COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

1. Il 7 febbraio 1898 si è costituito in Ferrara il “Circolo Mandolinistico Ferrarese”, presto intitolato alla “Regina Margherita”.
2. Nel secondo dopoguerra esso ha assunto la denominazione di “Orchestra a Plettro Gino Neri” e successivamente quella attuale di “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri”.
3. Ai sensi del Codice Civile della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, è costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata “Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri – APS”, con sede nel Comune di Ferrara, operante senza fini di lucro.
4. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea ordinaria.
5. La durata dell’Associazione è illimitata.


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Art. 2  FINALITÀ

1. L’Associazione ha lo scopo di favorire l’aggregazione e lo sviluppo culturale dei propri Soci e della comunità locale e regionale.
2. L’Associazione persegue inoltre finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’Art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.
3. Svolge tali attività prevalentemente a favore degli associati e di terzi avvalendosi in modo predominante dell’attività di volontariato dei propri associati.
4. Ai sensi dell’Art. 5 del codice del terzo settore, l’Associazione svolge attività d’interesse generale nei seguenti settori: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.
5. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di realizzare interessi a valenza collettiva, l’Associazione si propone di:
a. promuovere e divulgare la cultura musicale ed in particolare quella per strumenti a plettro e pizzico, organizzando l’attività artistica dell’Orchestra a plettro Gino Neri nelle sue varie articolazioni e gestendo la Scuola per strumenti a plettro e a pizzico Gino Neri;
b. promuovere attività di impegno culturale e ricreativo riservate, normalmente, ai Soci e loro familiari;
c. promuovere manifestazioni culturali, musicali e non, aperte a tutti;
d. promuovere convegni, studi e ricerche di particolare interesse locale e regionale;
e. aprire al pubblico il proprio archivio storico e musicale;
f. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
6. Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
7. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
9. L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.


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Art. 3  RISORSE ECONOMICHE

1.L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a. quote e contributi degli associati;
b. eredità, donazione e legati;
c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per esempio concerti, eventi, feste, sottoscrizioni anche a premi);
i. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2.Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
3.È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
4.Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
5.L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.
6.Al termine di ogni esercizio, l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo, o rendiconto, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro 4 mesi.
7.Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell’Assemblea che, all’ordine del giorno, ne ha l’approvazione.
8.I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
9.Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini
dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


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Art. 4  MEMBRI DELL’ ASSOCIAZIONE

1. All’Associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’Associazione e di sottostare al suo statuto.
2. I Soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
3. Possono essere Soci le persone fisiche.
4. Il numero degli aderenti è illimitato.
5. Sono membri dell’Associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, siano essi orchestrali, sostenitori, studenti o onorari.
6. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


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Art. 5  CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L’ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo ed Artistico (CDA), è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
2. Il CDA, quale Organo di Amministrazione, cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale con contestuale rilascio della tessera associativa.
3. L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta.
4. L’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
5. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.
6. La qualità di Socio si perde:
a. per decesso;
b. per recesso;
c. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa;
d. per esclusione;
e. per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione…
f. per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
7. L’esclusione dei Soci è deliberata dal CDA.
8. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
9. Sull’esclusione l’Associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei Soci che sarà convocata.
10. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso.
11. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro Soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo ed Artistico.
12. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.
13. Il recesso o l’esclusione del Socio vengono annotati da parte del CDA sul libro degli associati.
14. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
15. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili e si rinnovano possibilmente entro il mese di febbraio dell’anno in corso.


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Art. 6  DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I Soci hanno diritto a:
a. partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b. godere dell’elettorato attivo e se maggiorenne godere anche dell’elettorato passivo. Per quanto riguarda i soci minorenni il diritto al voto è esercitato dal loro esercente la responsabilità genitoriale;
c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, ossia dei libri sociali, con possibilità di ottenerne copia facendone richiesta scritta, anche per via informatica, al Consiglio Direttivo ed Artistico il quale potrà fornire le copie richieste entro 30 giorni dalla richiesta o con la possibilità di visionarli presso la sede dell’associazione, alla presenza di almeno un componente del CDA, facendone richiesta scritta, anche per via informatica, allo stesso Consiglio Direttivo ed Artistico il quale risponderà entro 15 giorni dalla richiesta.
2. I Soci hanno il dovere di:
a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi associativi;
b. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione;
c. versare la quota associativa di cui al precedente articolo e deliberata in Assemblea;
d. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
3. I Soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune di altri cespiti e proprietà della Associazione.


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Art. 7  VOLONTARI

1. I volontari sono persone, anche non associate, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo ed Artistico.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
6. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


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Art. 8  ORGANI DELL’ ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell’Associazione:
a. l’Assemblea dei Soci;
b. il Consiglio Direttivo ed Artistico (CDA);
c. il Presidente;
d. il Vice Presidente;
e. il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
f. il Collegio dei Probiviri.
2. L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’ elettorato attivo e passivo.
3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
4. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.


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Art. 9  L’ ASSEMBLEA

1. L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.
3. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso da almeno un mese.
4. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.
5. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
6. L’Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ed Artistico almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del CDA o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
7. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed Artistico o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del CDA eletto dai presenti.
8. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.
9. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario della convocazione.
10. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.
11. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
12. L’Assemblea ordinaria:
a. nomina i componenti del Consiglio Direttivo ed Artistico;
b. approva il bilancio, o rendiconto, relativamente ad ogni esercizio;
c. stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
d. elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
e. si esprime sull’esclusione dei Soci dall’Associazione;
f. si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
g. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo ed Artistico;
h. fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
i. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
13. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.
14. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
15. Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


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Art. 10  CONSIGLIO DIRETTIVO ED ARTISTICO (CDA)

1. II Consiglio Direttivo ed artistico è formato da membri di diritto e da membri eletti.
2. Sono membri di diritto:
a. il Direttore della Scuola di musica per strumenti a plettro e a pizzico Gino Neri;
b. il Direttore stabile dell’Orchestra.3. I membri eletti, in numero non inferiore a 5 e non superiore a 9, sono nominati dall’Assemblea dei Soci.
4. I membri del CDA rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.
5. Possono fare parte del CDA esclusivamente gli associati.
6. Possono far parte del Consiglio Direttivo ed artistico, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, i rappresentanti di quegli Enti ai quali l’associazione è legata da convenzione.
7. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo ed Artistico decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. Il CDA può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.
8. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo ed Artistico decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo CDA.
9. Il Consiglio Direttivo ed Artistico:
a. nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Responsabile Artistico, un Economo ed un Contabile;
b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c. predispone bilancio consuntivo o rendiconto;
d. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
e. delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
f. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci;
g. nomina il Direttore, il Vicedirettore e il Segretario della Scuola di musica, tenuto conto anche della proposta del Corpo Insegnante;
h. coordina e controlla l’attività della Scuola di musica;
i. autorizza e controlla le spese sostenute dalla Scuola di musica;
j. nomina il Direttore dell’Orchestra.
10. Il Consiglio Direttivo ed Artistico è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.
11. Il Consiglio Direttivo ed Artistico è convocato con comunicazione scritta, da spedirsi per email, SMS, WhatsApp o altro messaggio, sette (7) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo ed Artistico è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.
12. È convocato ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.
13. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
14. Il Consiglio Direttivo ed Artistico è validamente costituito e delibera quando sono presenti almeno cinque (5) componenti nominati.
15. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

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Art. 11  PRESIDENTE

1. Il Presidente, nominato dal CDA, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l’Assemblea dei Soci.
2. Stabilisce l’Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.
3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch’esso nominato dal CDA.
5. In caso di accertato e definitivo impedimento o di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo ed Artistico per l’elezione del nuovo Presidente.
6. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Revisore dei conti e del collegio dei Probiviri e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il CDA per la ratifica del suo operato.


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Art. 12  VICE PRESIDENTE

1. II Vice Presidente supporta l’opera del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Vice Presidente è incaricato della attività culturale, della costituzione e mantenimento dell’Archivio Storico, dell’ufficio stampa e delle Pubbliche Relazioni quando non seguite in via diretta dal Presidente.
3. Il Vice Presidente segue le attività delle Commissioni e della Scuola.


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Art. 13  SEGRETARIO

1. Al Segretario compete:
a. la responsabilità del protocollo;
b. di provvedere, su indicazione del Presidente, allo smistamento della corrispondenza in arrivo e alla redazione e spedizione di quella in partenza;
c. di comunicare agli interessati, su indicazioni del Presidente, la data di convocazione, l’ora ed il luogo, della riunione del Consiglio Direttivo ed Artistico ed il relativo Ordine del Giorno; la data di convocazione, l’ora ed il luogo dell’Assemblea dei Soci ed il relativo Ordine del Giorno;
d. di raccogliere le istanze pervenute da terzi, riferendole al Presidente o al Vice Presidente;
e. di redigere e conservare i verbali della Assemblea, delle sedute del Consiglio direttivo ed Artistico e della Giunta Esecutiva, nonché curare la pubblicazione delle delibere all’albo del circolo;
f. di tenere aggiornato l’elenco dei Soci;
g. di istruire i contratti relativi alle attività concertistica, curandone anche gli aspetti organizzativi.


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Art. 14  ECONOMO

1. All’Economo compete:
a. il controllo di cassa sulla gestione del Circolo, sia ordinaria che straordinaria;
b. indipendentemente dai poteri di firma attribuitigli;
c. di provvedere ad ogni movimento di entrata e di uscita, compreso il saldo di gestioni separate preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo e Artistico;
d. di valutare in qualsiasi momento la reale presenza dei mezzi finanziari occorrenti al regolare funzionamento del Circolo in modo da segnalare al CDA le situazioni d’urgenza;
e. la conservazione del danaro contante o dei valori che costituiscono la rimanenza di cassa;
f. di tenere il registro dei movimenti bancari;
g. di trasmettere mensilmente al contabile tutta la documentazione necessaria a tenere la contabilità dell’associazione e ad esercitare le funzioni di controllo ed accertamento necessarie ad una ordinata gestione;
h. la cura ed il controllo dell’intero patrimonio dell’associazione.
2. L’Economo può delegare all’incasso o al pagamento altri consiglieri o Soci del circolo, ma deve curare comunque la raccolta della relativa documentazione a suo carico.
3. L’Economo deve essere preventivamente informato sugli impegni a pagare o diritti a riscuotere assunti dai singoli componenti il CDA.
4. Eventuali gestioni separate, autorizzate dal CDA, devono essere regolate con l’Economo mediante rendiconto mensile e, comunque sempre al termine della gestione e a fine anno, per consentire la regolare chiusura della contabilità di esercizio. I responsabili di tali gestioni debbono farsi carico di segnalare all’Economo situazioni passive che eccedono il limite di spesa a suo tempo assegnata, con o senza il materiale versamento alla gestione delle somme preventivate.


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Art. 15  CONTABILE

1. II Contabile ha il compito di:
a. tenere una ordinata contabilità interna, sulla base della documentazione fornitagli dall’Economo, secondo la formula e le modalità concordate con il CDA;
b. agire in stretta collaborazione con l’Economo e segnalargli tempestivamente errori, disguidi o anomalie riscontrate in sede di registrazione in contabilità. Rimanenze di cassa e saldi del conto corrente bancario debbono essere soggetti a verifica con la massima tempestività;
c. redigere consuntivi, predisporre preventivi e produrre relazioni economiche sull’andamento del Circolo, su richiesta dell’Economo, del CDA, del Presidente o del Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Dette documentazioni sono obbligatorie alla chiusura dell’esercizio e devono essere presentate all’Assemblea dei Soci per la discussione ed eventuale approvazione.
3. Può essere richiesto al Contabile da parte del Presidente, dall’Economo e dal CDA, un periodico confronto dei risultati contabili con quelli preventivati per singola voce nel bilancio di previsione annuale e con quelli autorizzati in via straordinaria dal CDA.


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Art. 16  COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. II Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri nominati tra i Soci come previsto dall’art. 9.
2. II Consiglio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo della Associazione o dei singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli Soci o dagli Organi della Associazione proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
3. Il Collegio inoltre svolge funzione arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie fra gli Organi della Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.
4. Il Collegio resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed Artistico.


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Art. 17  RESPONSABILE ARTISTICO

1. II Responsabile Artistico ha il compito di curare lo svolgimento artistico della vita dell’orchestra.
2. Ha quindi il compito di:
a. cercare concerti ed occasioni culturali per garantire l’attività concertistica dell’orchestra;
b. curare l’organizzazione dei concerti;
c. supportare la segreteria nel mantenere i rapporti con gli enti che propongono concerti;
d. insieme al Direttore stabile dell’Orchestra, proporre al CDA programmi musicali per i concerti previsti.
3. Al Responsabile Artistico spettano la cura e la gestione degli strumenti e delle attrezzature orchestrali.


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Art. 18  GIUNTA ESECUTIVA

1. La Giunta Esecutiva ha il compito di curare l’esecuzione delle delibere del CDA ed è composta da:
a. Vice Presidente;
b. Segretario;
c. Economo;
d. Contabile;
e. Responsabile Artistico.


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Art. 19  SCUOLA DI MUSICA

1. È istituita, presso il Circolo di cultura musicale Orchestra a plettro Gino Neri – APS, la Scuola per strumenti a plettro e a pizzico Gino Neri.
2. La Scuola è guidata dal Direttivo della scuola, formato da:
a. Direttore della Scuola;
b. Vicedirettore della Scuola;
c. Segretario della Scuola.
3. Il Direttivo della scuola coordina il Corpo Docenti.
4. Compito della Scuola è quello di preparare musicisti per sostenere la vita orchestrale e promuovere la divulgazione della cultura musicale, anche tramite una seria e approfondita preparazione teorico pratica degli allievi.
5. La Scuola opera in modo dipendente dal CDA e nell’ambito del bilancio dell’Associazione, ed è regolata da apposito regolamento approvato dal CDA stesso.


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Art. 20  CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i Soci, oppure tra gli organi e i Soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata dal Collegio dei Probiviri, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.
2. La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’assemblea a maggioranza dei componenti.


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Art. 21  ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

1. I Soci che prestano attività per l’associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017.


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Art. 22  SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.


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Art. 23  RINVIO

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.


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Art. 24  NORME TRANSITORIE

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.


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